Diritti del viaggiatore: sei sicuro di conoscerli?

Diritti del viaggiatore: sei sicuro di conoscerli?

Diritti del viaggiatore aereo – Alzi la mano chi almeno una volta ha viaggiato in aereo ed è arrivato tardi a destinazione. Chi, invece, ha perso la coincidenza per arrivare in un’altra città. E c’è sicuramente chi è giunto alla meta solo, mentre i bagagli sono finiti chissà dove.

E a te, è mai capitato di essere rimasto a terra perché l’aereo era pieno e non ti hanno fatto imbarcare?
Se sei un viaggiatore, almeno una volta, ti sarai trovato in una di queste situazioni o in qualcuna simile. Se non ami viaggiare probabilmente lo avrai sentito raccontare.
Ma conosci davvero quali sono i diritti del viaggiatore?

I diritti del passeggero aereo

Ti sembrerà strano, ma anche ad un viaggiatore sono riconosciuti dei diritti. Questi diritti sono definiti dalla normativa europea, che in Italia è stata inserita e riassunta nella “Carta dei diritti del passeggero” dell’Enac, l’Ente Nazionale che si occupa dell’Aviazione civile. Tale normativa ha delineato i casi in cui le compagnie aeree sono responsabili di un disservizio e quindi il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento economico.

I passeggeri hanno diritto ad ottenere un rimborso se sono in possesso di un biglietto aereo, se hanno una prenotazione confermata, se si presentano all’accettazione in base alle modalità stabilite dalle compagnie aeree o indicate dagli agenti o dagli operatori di viaggio, e se non ci sono indicazioni si presentano non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza.

Non hanno diritto al risarcimento i passeggeri che hanno un biglietto gratuito, o lo hanno acquistato a costi ridotti non disponibili al pubblico e quelli a cui non è stato concesso di imbarcarsi per ragioni di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.


I casi in cui un passeggero ha diritto alla “compensazione pecuniaria”

La normativa europea ha definito i casi in cui un viaggiatore subisce un disagio a causa della disorganizzazione o mancato servizio da parte delle compagnie aeree. I casi sono:

– la cancellazione del volo aereo, ossia l’aereo non decolla;
–  il negato imbarco aereo, quando i passeggeri pur avendo acquistato regolarmente un biglietto non sono stati imbarcati per mancanza di posti;
– il ritardo prolungato del volo.

Inoltre, al viaggiatore sono riconosciuti altri diritti. Ad esempio, quando si verifica una di queste circostanze, deve essere informato delle tutele stabilite dalle norme; non deve pagare il surplus del prezzo, se viene sistemato in una classe superiore rispetto a quella del proprio biglietto; se, invece, è trasferito in una inferiore rispetto a quella per la quale ha pagato, dovrà ricevere un congruo risarcimento. Il passeggero ha diritto anche a conoscere, prima che inizi il viaggio, il nome della compagnia con cui volerà.

Quando il passeggero subisce un disservizio è salvaguardato dalla legge europea se si trova su di un volo in partenza da un aeroporto comunitario, e ciò a prescindere dallo Stato di appartenenza della compagnia aerea che ha operato il volo; invece se viaggia su un volo diretto in uno Stato membro ma partito da un aeroporto extraeuropeo, è tutelato dalla normativa europea solo quando la compagnia aerea è comunitaria, e sempre che non abbia già ricevuto risarcimenti grazie ad una norma vigente nel paese di partenza.

In ogni caso, se il viaggiatore ritiene di aver subito un danno ulteriore alla perdita di tempo, può sempre portare la vicenda in Tribunale.

 

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