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Emirates condannata per la prima volta al risarcimento previsto dalle norme UE per un ritardo aereo verificatosi fuori dal territorio europeo

Il Tribunale di Civitavecchia ha condannato la compagnia a riconoscere la compensazione pecuniaria ad un passeggero diretto a Sydney, imbarcatosi da Fiumicino.

In caso di arrivo a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore, il passeggero che ha stipulato un unico contratto di trasporto aereo che abbia come luogo di partenza uno scalo europeo e quello di arrivo in un paese extracomunitario – anche se collegati con più voli in connessione in paesi non comunitari – ha diritto al rimborso sulla base del Regolamento CE 261/2004.
E’ il principio affermato dal Giudice di Pace di Civitavecchia in una sentenza dell’8 luglio 2019 (n.1233) che, accogliendo un ricorso dei legali di Rimborsovoli.it, portale dedicato alla tutela gratuita dei viaggiatori, ha condannato la compagnia area Emirates a risarcire un passeggero di Avellino diretto da Roma a Sydney.
La vicenda ha coinvolto un viaggiatore imbarcatosi dall’Aeroporto di Fiumicino, il quale aveva acquistato con un unico biglietto aereo il trasporto sui voli in coincidenza EK96 Roma Fiumicino – Dubai ed EK412 Dubay – Sydney, con arrivo a destinazione alle ore 6.05 del mattino. Senonché, il ritardo di oltre 4 ore del secondo volo da Dubai impediva al passeggero di raggiungere Sydney nell’orario indicato nella prenotazione.
Per questo, si era rivolto al servizio di Rimborsovoli.it per chiedere al competente Giudice di Pace di Civitavecchia il risarcimento previsto dalla normativa comunitaria. I passeggeri che subiscono una cancellazione del volo o una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario d’arrivo previsto, hanno diritto, secondo l’art.7 del Regolamento CEE N.261/2004, ad una compensazione pecuniaria pari a: 250 euro per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro per tutte le altre tratte aeree superiori a 3.500 chilometri.
Chiamata in causa da Rimborsovoli, la compagnia Emirates eccepiva l’inapplicabilità del Reg. CE n. 261/04 e l’applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999, in quanto il volo EK 412 Dubai – Sydney, giunto in ritardo di oltre 4 ore, era partito da un Paese extracomunitario (Emirati Arabi) con destinazione sempre in un paese non comunitario (Australia) ed operato da vettore non comunitario (Emirates). La compagnia deduceva inoltre che in caso di voli in connessione, come in quello di specie, un volo effettuato fuori dall’Unione Europea non è coperto dal reg. CE 261/04, per cui nessuna compensazione era dovuta, tanto più che il volo precedente, soggetto al Regolamento Europeo, non aveva avuto ritardo.
Al contrario, il Giudice di Pace di Civitavecchia, Avv. Paola Lombardi, ha ritenuto fondata la richiesta del passeggero – consumatore, assistito dai legali di Rimborsovoli.it, gli Avvocati Michele Tarquinio e Antonia Nigro, che hanno affermato “la piena operatività del Reg. CE 261/04, in quanto il passeggero aveva acquistato il biglietto per il volo Roma Fiumicino – Sydney, come risulta dal contratto di trasporto, che ha come luogo di partenza uno scalo italiano e quello di arrivo in un paese extra europeo, l’Australia. La richiesta di compensazione pecuniaria, pertanto, è del tutto legittima, in quanto la causa che lo ha spinto a stipulare il contratto di trasporto era esclusivamente rinvenibile nel raggiungimento della città di Sydney, non essendo interessato allo scalo intermedio di Dubai”. I legali di Rimborsovoli.it inoltre deducevano che la tratta Dubai – Sydney non aveva alcuna rilevanza autonoma nella prestazione di trasporto richiesta, ma solo una valenza operativa. Infine, i legali sottolineavano che il vettore, violando l’obbligo di trasportare il passeggero presso la destinazione finale nei tempi pattuiti si è reso responsabile di un adempimento tardivo, con conseguente diritto, ai sensi dell’art.1218 c.c., a chiedere il risarcimento danni subiti.
Il Tribunale di Civitavecchia, accogliendo la tesi dei legali di Rimborsovoli.it, ha quindi condannato Emirates a corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento (CE) 261/2004 (articolo 7 lettera A), nella misura di euro 600,00 a passeggero.

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