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Ritardo e perdita del volo in coincidenza? La compagnia è tenuta a risarcire secondo le norme UE.


Ritardo e perdita del volo in coincidenza? La compagnia è tenuta a risarcire secondo le norme UE.: klm rimborso voli firenze

Importante sentenza del Tribunale di Firenze che condanna KLM a risarcire un medico giunto a Marsiglia con 13 ore di ritardo.

18/04/2019
Ritardo e perdita del volo in coincidenza? La compagnia è tenuta a risarcire secondo le norme UE.: Il passeggero di un volo con una o più coincidenze che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo pari o superiore alle tre ore, rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto al rimborso, stabilito dal Regolamento CEE n.261/2004, anche se il ritardo del primo volo è stato inferiore a tre ore. E’ il principio della Corte di Giustizia Europea (Causa C-11-11/2013) ribadito dal Giudice di Pace di Firenze in una sentenza dell’8 aprile 2019 (n.1139) che, accogliendo un ricorso dei legali di Rimborsovoli.it, portale dedicato alla tutela gratuita dei viaggiatori, ha condannato la compagnia KLM a risarcire il danno subito da un passeggero diretto da Firenze a Marsiglia.
La vicenda ha coinvolto un medico e docente universitario di oftalmologia, in viaggio per motivi di lavoro, il quale, a causa del ritardo di 30 minuti del volo Firenze-Amsterdam, perdeva il volo in coincidenza che da Amsterdam doveva portarlo a Marsiglia, dove giungeva soltanto il giorno successivo, con oltre 13 ore di ritardo, rispetto a quanto previsto. Per questo, il passeggero si era rivolto al servizio Rimborsovoli.it, chiedendo ed ottenendo dal Giudice di Pace di Firenze il risarcimento previsto dalla normativa comunitaria.
I passeggeri che subiscono una cancellazione del volo o una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto, hanno diritto, secondo l’art.7 del Regolamento CEE N.261/2004, ad una compensazione pecuniaria pari a: 250 euro per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro per tutte le altre tratte aeree superiori a 3.500 chilometri.   
In giudizio, KLM Royal Dutch Airlines aveva rilevato l’insussistenza del diritto alla compensazione ritenendo “insignificante” il ritardo di 30 minuti del primo volo con cui il passeggero era giunto ad Amsterdam. In particolare, la compagnia eccepiva che “tale esiguo ritardo”, che ha comportato la perdita della coincidenza all’aeroporto di Amsterdam, “non può essere considerato responsabilità del vettore”, ma – secondo KLM – la perdita del volo è addebitabile al “comportamento imprudente” del passeggero, il quale non avrebbe prestato la diligenza dovuta (art. 1176 cod. civ.) “nel prevedere i tempi necessari per l’imbarco sui voli internazionali, certamente più lunghi rispetto ai voli nazionali”. Tesi non accolta dal Giudice di Pace di Firenze, dott.ssa Sonia Salerno, che ha ritenuto fondata la richiesta del passeggero – consumatore, assistito dai legali di Rimborsovoli.it, che hanno evidenziato come “nessuna carenza di diligenza possa essere eccepita al passeggero, il quale si è limitato ad acquisire il diritto al trasporto da Firenze ad Amsterdam, così come previsto da KLM e, quindi, con il rispetto dei vincoli di orario e di scali aeroportuali necessari per l’effettuazione della tratta. In altre parole, è la stessa compagnia che ha organizzato e commercializzato al passeggero l’offerta contrattuale che prevedeva l’arrivo ad Amsterdam in un dato orario, per poi ripartire alla volta di Marsiglia”.
Il Tribunale di Firenze ha, quindi, condannato KLM a risarcire il passeggero confermando la tesi sostenuta dai legali di Rimborsovoli.it, ovvero “che, nell’ambito di applicazione del regolamento n.261/2004, il ritardo temporalmente rilevante è solo quello che determini l’arrivo a destinazione finale tre ore dopo rispetto a quanto previsto nella prenotazione: ebbene, è solo ed esclusivamente in relazione alla destinazione finale che deve essere valutato il ritardo, a nulla valendo i ritardi registrati presso aeroporti di scalo”.

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