Ritardo del volo per perdita di carburante – Si parla spesso di fuel spillage, ossia di perdita o assenza di carburante da un vettore aereo in partenza. Problema che in passato ha causato non pochi disagi ai passeggeri in partenza e ritardo del volo. Ma come comportarsi in questi casi? E’ possibile richiedere il rimborso del volo?
Il caso dell’aeroporto di Lampedusa
Nei giorni scorsi l’aeroporto di Lampedusa ha diramato un Notam, (Notice to airmen), ossia un’informazione aeronautica rivolta ai piloti, in cui si leggeva che la Procura di Agrigento rendeva inutilizzabile l’impianto aeroportuale. Il motivo era legato al sequestro del deposito carburante. Tuttavia, il volo proveniente da Roma Fiumicino delle ore 19:50 del 22 giugno scorso, operato dalla compagnia Vueling, è atterrato a Lampedusa senza carburante a sufficienza per ripartire.
La colpa del disservizio è stata attribuita al comandante che pare non avesse letto la comunicazione che riguardava la limitazione applicata al rifornimento dei vettori. Infatti, il comandante dava per scontato di poter eseguire il rifornimento sull’isola.
A questo proposito, l’Agenzia delle dogane, il giorno successivo, il 23 giugno, è stata costretta ad emettere un provvedimento di deroga per consentire al volo di eseguire il rifornimento e di partire intorno alle 14:00 in direzione Roma Fiumicino. A chiarire i fatti, è stata l’Enac che, con un’ulteriore nota ufficiale, ha dichiarato che la titolarità del deposito carburante è di competenza di Ast Aeroservizi che già dal 2015 gestisce interamente l’aeroporto.
La tutela dei passeggeri
Al fine di tutelare i diritti dei passeggeri coinvolti in questo disservizio, che ha causato non pochi disagi ai viaggiatori, l’Enac è intervenuta affinché la compagnia aerea Vueling garantisse la dovuta assistenza ai 52 passeggeri del volo. Infatti, in base a quanto afferma il regolamento comunitario numero 261 del 2004 “la compagnia aerea è tenuta a garantire vari servizi come la sistemazione in albergo, i dovuti trasferimenti, i pasti, la copertura per il rientro con il volo del giorno successivo, oltre al diritto di richiedere un eventuale rimborso del volo prevista dalla normativa europea“.
Il caso simile del 2019
Un caso analogo si era verificato lo scorso 26 giugno 2019, quando la Corte di Giustizia dell’Unione Europea era intervenuta a favore del passeggero che richiedeva il rimborso del volo. Tale compensazione pecuniaria a carico delle compagnie aeree è infatti prevista – ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004, nel caso il ritardo del volo sia stato causato dalla chiusura della pista a seguito della perdita di carburante.
A contrapporsi in questo caso, erano una nota compagnia aerea low cost ed un passeggero, a cui la compagnia aveva negato il risarcimento richiesto a causa di un ritardo del volo di circa quattro ore sulla tratta da Treviso a Charleroi.
Ritardo che era stato causato proprio dalla presenza di carburante su una pista dell’aeroporto di Treviso. Incidente che aveva provocato la chiusura della pista per oltre due ore con il conseguente rinvio della partenza del volo operativo sul quale viaggiava il passeggero.
Nonostante questo, la compagnia aerea negava il risarcimento da parte del passeggero, affermando che il ritardo prolungato del volo fosse dovuto ad una ‘circostanza eccezionale’, appellandosi all’articolo 5, paragrafo 3, del citato regolamento, in base al quale la compagnia aerea non è tenuta al rimborso del volo in caso di cancellazione o di ritardo del volo stesso in casi eccezionali appunto.
Quando si può parlare di circostanze eccezionali?
Come esposto in precedenza, rientrano nelle cosiddette “circostanze eccezionali”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, i casi che, non riguardano il normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e sfuggono al suo controllo.
Secondo la Corte, la perdita di carburante sulla pista dell’aeroporto, che ne ha causato la chiusura, non può essere attribuita al controllo della compagnia aerea quindi, “inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo”. Ciò significa che non si può imputare alla compagnia la perdita di carburante.
Non c’è dubbio, però, che in casi come questi la decisione di chiudere le piste è imposta ai vettori aerei. Quindi un caso come questo può considerarsi una ‘circostanza eccezionale’.
Tuttavia, il vettore aereo può essere esonerato dall’obbligo di rimborso del volo per il ritardo prolungato, solo nel caso riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure a disposizione ad evitare il ritardo del volo.
In questo caso, la Corte ha adottato il concetto di ‘misure del caso’ abbastanza flessibile trasferendo al giudice nazionale il compito di verificare l’adozione di misure idonee per evitare il ritardo del volo da parte della compagnia aerea.
In conclusione
Per concludere si può affermare che la perdita di carburante o fuel spillage, rappresenta una circostanza eccezionale. A patto che sia fornita dalla compagnia area la prova di aver adottato tutte le misure possibili per risolvere il problema in modo da evitare la cancellazione o il ritardo del volo.
Con la ripresa del traffico aereo, a seguito della pandemia mondiale di Covid19 che ha causato la cancellazione di numerosi voli nazionali e internazionali, le compagnie e gli intermediari sono tenuti ad adoperarsi per garantire ai passeggeri voli in sicurezza e senza ulteriori disagi.
Restano pienamente applicabili, pertanto, tutti i diritti dei passeggeri previsti dalla normativa nazionale ed europea in caso di disservizi. Tra questi: la cancellazione del volo, il ritardo aereo o problemi con i bagagli.
Ma è tutelato anche chi a causa del Covid19 deve rinunciare a viaggiare in aereo, in questo caso infatti le compagnie aeree, se informate della rinuncia prima della partenza del volo, sono tenute a rimborsare il biglietto. In alternativa, possono sempre offrire un voucher ma il passeggero ha sempre diritto ad optare per il rimborso in denaro.
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