Trasporto aereo – A differenza del traffico merci che ha registrato una crescita molto importante dei profitti durante il periodo della pandemia, il trasporto aereo passeggeri ha iniziato a registrare una significativa ripresa solo nell’estate del 2021.
Le prenotazione dei voli di corto e medio raggio nazionale e internazionale hanno, infatti, mostrato una crescita solo nelle ultime settimane. Crescita che è stata trainata dalle tariffe agevolate offerte dai vettori low cost.
Relativamente alle previsioni sull’andamento della crescita e le tempistiche per il recupero delle medie del 2019 sul numero dei passeggeri, lo IATA prevede già dal prossimo anno una ripresa della richiesta dei passeggeri ai livelli del 2019 in Asia. L’Europa dovrà invece attendere, molto probabilmente, il 2023 o il 2024 per una piena ripresa.
Il trasporto dei passeggeri che viaggiano per lavoro, invece, dato il cambio di abitudini adottato durante la quarantena per il Covid19, resterà ai livelli minimi e non è prevista alcuna ripresa per almeno i prossimi 4-5 anni. Sono sempre di più infatti le aziende che hanno adottato il metodo dello smart working e hanno sostituito gli incontri in presenza con le videoconferenze.
Questo ha spinto molti vettori a rivedere le strategie di sviluppo e di mantenimento di determinati collegamenti legati ai viaggi di lavoro e a riprogrammare l’entità degli investimenti nelle flotte di lungo raggio.
Il trasporto aereo del corto e medio raggio, prevalentemente riferito ai viaggi di piacere e di visita ai parenti subirà nei prossimi anni un importante aumento dell’offerta, in particolare nei picchi stagionali, caratterizzata dalla combinazione di diversi fattori come:
- l’incremento dell’offerta dei vettori low cost che si preparano a confermare e a raddoppiare ai produttori dei veicoli, la consegna degli aeromobili per i prossimi 18-24 mesi.
- il cambio di alcune attività regionali e di medio raggio destinate alla ricerca di partecipazioni pubbliche e aeroportuali
- lo sviluppo di alcune compagnie low cost come Vueling/Level, Transavia ed Eurowings/Edelweiss, ormai con una estensione quasi pari a quella di Ryanair. Subentrando nello spazio aeroportuale dei vettori, hanno intensificato il presidio del medio raggio europeo, proponendo anche interessanti attività di lungo raggio PtP (Point to Point) fuori dalle sedi di riferimento.
Quando si parla di vettori low cost, non si può non affrontare il tema delicato che riguarda i diritti dei passeggeri. Troppe volte, infatti, è capitato che questi venissero calpestati con conseguenti disagi per i passeggeri in transito in un aeroporto nazionale o internazionale.
Quando si applicano i diritti dei passeggeri?
I diritti dei passeggeri previsti dalla normativa europea si applicano in varie circostanze come elencato qui di seguito:
- se il volo è operato all’interno dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE
- se il volo arriva nell’UE proveniente da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE
- se si tratta di un volo in partenza dall’UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE
Per UE si fa riferimento ai 27 paesi dell’Unione Europea compresi Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Mayotte, Saint Martin (Antille francesi), le Azzorre, Madera e le Canarie (ma non le isole Fær Øer). Le norme dell’UE vengono applicate anche ai voli per e da Islanda, Norvegia e la Svizzera.
E’ doveroso, tuttavia, fare un’importante precisazione relativa alla distinzione tra viaggio di andata e di ritorno. Questi vengono sempre considerati due voli diversi anche se vengono prenotati insieme.
In determinati casi la compagna aerea che si occupa della gestione del volo, spesso chiamata anche vettore aereo operativo, potrebbe essere diversa da quella per cui hai acquistato il biglietto. Nel caso dovessero verificarsi dei problemi, ad essere considerata responsabile di qualunque disagio venga recato ai passeggeri, resta principalmente la compagnia che gestisce il volo.
Molte compagnie si occupano anche di noleggiare un aeromobile, compreso l’equipaggio, da un’altra compagnia aerea. In questi casi si parla di un contratto di wet lease. E allora come comportarsi in queste situazioni? In un caso del genere, la compagnia che provvede a noleggiare un aeromobile si assume la responsabilità operativa del volo ed è considerata come compagnia aerea operante in base alle norme dell’UE, in particolare il regolamento (CE) n. 261/2004.
Un altro tema molto dibattuto e sul quale siamo intervenuti svariate volte a sostegno dei diritti dei passeggeri riguarda la cancellazione del volo. Va premesso che la cancellazione del volo si verifica quando un volo programmato dalla compagnia aerea (sul quale il passeggero ha prenotato almeno un posto) non viene eseguito.
Nonostante durante la pandemia da Covid19 ci siano stati molti casi di disservizio da parte delle compagnie aeree, c’è ancora molta confusione a riguardo. Pertanto, è necessario fare un pò di chiarezza.
Che cosa prevede la normativa comunitaria?
La normativa comunitaria prevede determinate forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).
Ad essere tutelato in questi casi è il passeggero che:
- È in possesso di un biglietto aereo (inclusi quelli erogati nell’ambito di un programma Frequent Flyer)
- ha una conferma di prenotazione
- si presenta al check-in nelle modalità e nella tempistica indicate per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato. Nel caso non gli sia stata data alcuna comunicazione, il passeggero deve presentarsi non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza stabilita.
A non avere alcun diritto di tutela è il passeggero:
- che viaggia in modo gratuito o ad una tariffa agevolata non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (come i dipendenti delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
- a cui viene negato l’imbarco a causa di motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio risultanti non validi.
Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo?
Secondo quanto prevede il Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a scegliere tra le seguenti opzioni:
- rimborso dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non operata dalla compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo il prima possibile in base ai voli operati dalla compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva che risulta conveniente per il passeggero
La compagnia aerea è tenuta, inoltre, a rispettare l’obbligo di assistenza nei confronti del passeggero e in particolare:
- la somministrazione di pasti e bevande in base alla durata dell’attesa
- un’adeguata sistemazione in albergo, nel caso i passeggeri siano tenuti ad effettuare uno o più pernottamenti prima della partenza
- trasferimento da e verso l’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica
In alcuni casi è prevista anche la compensazione pecuniaria. Il costo della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri è relazionata alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza percorsa in km, come indicato nella tabella qui sotto:
- Tratte aeree intracomunitarie
• DISTANZE IN KM | • AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE |
• Inferiori o pari a 1500 km | • euro 250 |
• Superiori a 1500 km | • euro 400 |
- Tratte aeree extracomunitarie
• DISTANZE IN KM | • AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE |
• Inferiori o pari a 1500 km | • euro 250 |
• Comprese tra 1500 e 3500 km | • euro 400 |
• Superiori a 3500 km | • euro 600 |
Quando non è prevista la compensazione pecuniaria?
La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso:
- la compagnia aerea provi che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali come avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise e carenze del volo a causa di problemi di sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04).
- Il passeggero abbia ricevuto comunicazione della cancellazione con almeno due settimane di preavviso oppurenell’arco di tempo compreso tra due settimane e sette giorni prima della partenza e la compagnia abbia offerto un volo alternativo con partenza entro due ore rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo al massimo quattro ore dopo l’orario previsto
E’ sempre bene informarsi sulle regole e norme previste a tutela dei viaggiatori in modo da poter rivendicare i propri diritti nel caso di disservizi e disagi.
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