Il passeggero può rivendicare e ottenere personalmente il risarcimento per il disagio subito, anche quando il costo del biglietto è stato sostenuto dal datore di lavoro.
Chi viaggia frequentemente conosce bene i disagi che possono scaturire dalla cancellazione di un volo o da un ritardo aereo prolungato, eppure un’ampia fetta di passeggeri ancora non sa che in questi casi può pretendere un rimborso dalla compagnia aerea.
Questo ovviamente vale anche per chi viaggia per conto della propria azienda e quindi per motivi di lavoro. Ebbene anche questi passeggeri, che spesso tendono a considerare le cancellazioni e i ritardi dei voli come un rischio che ricade esclusivamente sul datore di lavoro, hanno diritto ad essere personalmente risarciti dalla compagnia aerea.
Ovviamente, l’incremento del numero dei voli, soprattutto nei periodi più turistici, comporta inevitabilmente un aumento dei disagi aerei ai danni dei passeggeri. Ciononostante, la maggior parte di loro non rivendica il rimborso che gli spetta, consentendo ai vettori di sottrarsi agli obblighi risarcitori previsti.
Molto spesso invece un reclamo o una semplice richiesta di rimborso alla compagnia aerea consente di ottenere, se non altro, la compensazione pecuniaria stabilita e quantificata direttamente dalla normativa europea.
Infatti, gli utenti del trasporto aereo che subiscono la cancellazione del volo o una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario d’arrivo previsto, hanno diritto (art.7 del Regolamento CEE N.261/2004) ad una compensazione pecuniaria pari a: 250 euro per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro per tutte le altre tratte aeree superiori a 3.500 chilometri.
Questa efficace tutela risarcitoria si applica a tutti i passeggeri, anche a chi subisce una cancellazione del volo o un ritardo aereo in occasione di un viaggio di lavoro.
Resta inteso che nei casi in cui è dovuto il rimborso del biglietto, ossia quando il passeggero ha rinunciato al volo alternativo offerto dalla compagnia aerea o all’imbarco sul volo ritardato, questo spetta all’azienda che lo ha pagato.
Tuttavia, la vera vittima del disagio aereo, e di tutto ciò che ne consegue in termini di attese, stress e disguidi, è il passeggero al quale spetta la compensazione pecuniaria, a meno che non si siano verificate circostanze straordinarie (eventi riconducibili per lo più ad avverse condizioni meteo e agli scioperi) che esonerano il vettore dall’obbligo di versare tale indennizzo.
In definitiva, anche quando la prenotazione è stata effettuata dal datore di lavoro, il dipendente che ha viaggiato, protetto dalla normativa richiamata, può agire autonomamente per ottenere dalla compagnia aerea l’indennizzo monetario europeo.
A tal fine il team di Rimborsovoli.it è pronto a fornire ogni tipo di supporto ai passeggeri interessati.