I diritti dei passeggeri

I diritti dei passeggeri | Tutti coloro che viaggiano in aereo, per motivi di lavoro o quando vanno in vacanza, sanno che in occasione del volo possono sempre verificarsi degli imprevisti, come la cancellazione del volo, un ritardo aereo prolungato o la mancata restituzione del bagaglio all’arrivo.

In questi casi la normativa europea ed internazionale in materia di trasporto aereo prevede diverse forme di tutela per il passeggero, che ovviamente ha diritto ha ricevere assistenza dalla compagnia aerea e al contempo ad essere risarcito laddove si verifica un inadempimento.

Gli aspetti essenziali di questa legislazione sui diritti dei passeggeri sono riassunti nella Carta dei diritti del Passeggero, redatta dall’ENAC, Ente Nazionale dell’Aviazione civile, nella quale sono spiegati i diritti di cui rimborsovoli.it si avvale per tutelare i propri utenti, assicurandogli i rimborsi dovuti quando subiscono disservizi aerei.

Nelle pagine dedicate ai nostri servizi abbiamo indicato i rimedi previsti nei casi più comuni di disagio che sono la cancellazione del volo, il ritardo aereo, la perdita di coincidenza, l’overbooking, i problemi con i bagagli, la mancata assistenza a terra.

Riteniamo però che conoscere gli elementi essenziali della normativa in materia di trasporto aereo ed i diritti generali previsti, possa aiutare il passeggero a fare scelte consapevoli sin dal momento della prenotazione del volo e quindi prima di iniziare il viaggio.

Ecco una sintesi dei principali diritti dei passeggeri ed i rispettivi obblighi delle compagnie aeree:

Diritti informativi

  • Sin dal momento della prenotazione (prima dell’acquisto), il passeggero ha diritto di conoscere i costi, i tempi del trasporto e quale vettore effettuerà il volo
  • La compagnia aerea è tenuta ad informare il passeggero sulle modalità e i tempi per l’effettuazione delle operazioni di accettazione (Check-in)
  • In caso di cancellazione del volo, ritardo aereo o altri disservizi, la compagnia aerea deve informare i passeggeri sui diritti previsti e sui voli alternativi disponibili.

Diritti di assistenza

  • Il passeggero ha diritto a viaggiare sempre in condizioni di sicurezza
  • La compagnia aerea è tenuta ad offrire adeguata assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato;
  • I passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità hanno diritto ad un’assistenza speciale

Diritto a rimborsi e risarcimenti

  • Il passeggero ha la facoltà di scegliere tra il rimborso del biglietto e un volo alternativo in caso di cancellazione del volo
  • La compagnia aerea deve risarcire economicamente i passeggeri in caso di inadempimento nell’esecuzione del trasporto
  • In caso di disservizi, non è prevista alcuna tutela risarcitoria, quando il passeggero viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico
  • Non è risarcibile il negato imbarco per motivi di salute, di sicurezza, in caso di documenti di viaggio non validi o quando il passeggero si presenta all’accettazione o al gate oltre i tempi previsti.
  • Il passeggero ha diritto ad un risarcimento nel caso in cui venga trasferito dalla compagnia aerea su un volo diverso da quello prenotato.

Normativa europea | I diritti dei passeggeri

Per garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, l’Unione Europea ha introdotto una serie di tutele e diritti raccolti in un regolamento intitolato: Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

La tutela principale prevista da questo Regolamento è un sistema di compensazione pecuniaria che ha lo scopo da un lato di indennizzare in modo immediato i passeggeri per la perdita di tempo che subiscono in caso di interruzioni o ritardi nel trasporto e dall’altro di indurre le compagnie aeree ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che tali disservizi si verifichino.

La normativa“compensazione pecuniaria”

Le fattispecie di disagio per le quali è previsto il risarcimento economico denominato dalla normativa“compensazione pecuniaria” sono:

  • Ritardo aereo (è risarcibile quando il volo raggiunge l’aeroporto di arrivo con almeno tre ore di ritardo)
  • Cancellazione (il volo non viene effettuato e la compagnia ha informato il passeggero con un preavviso inferiore a 14 giorni)
  • Overbooking (la compagnia nega l’imbarco al passeggero per mancanza di posti disponibili)
  • Mancata coincidenza (il passeggero perde il secondo volo a causa della cancellazione o del ritardo aereo del primo volo)

In questi casi l’importo del risarcimento è calcolato in funzione della lunghezza della tratta e può superare il prezzo pagato per il biglietto:

  • Volo di corto raggio (fino a 1500 Km): il rimborso previsto è di 250 euro
  • Volo di medio raggio (fino a 3500 Km): il rimborso previsto è di 400 euro
  • Volo di lungo raggio (superiore a 3500 Km): il rimborso previsto è di 600 euro

Sappiate però che la compagnia di volo non è tenuta a pagare la compensazione pecuniaria quando il disservizio è dipeso dal maltempo, da uno sciopero o comunque da eventi eccezionali al di fuori del suo controllo ed ha fatto il possibile per evitare o contenere i disagi dei passeggeri. Se avete dubbi sulle cause della cancellazione del volo o del ritardo aereo sofferto, non scoraggiatevi, sarà la compagnia a dover dimostrare di essere esonerata dall’obbligo di indennizzarvi.

Quando si applica la legge europea sui diritti dei passeggeri

I passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria alla compagnia aerea se non sono decorsi più di due anni dal volo e quando il disservizio si è verificato su un volo (charter o di linea):

  • in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dell’Unione Europea
  • in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, se operato da una compagnia aerea comunitaria e diretto verso un Paese dell’Unione Europea

I diritti dei passeggeri | Voli Extra UE

Quando il passeggero viaggia su un volo proveniente da un paese extra UE è tutelato dalla normativa europea solo se il volo è operato da una compagnia aerea di un paese europeo. Quando invece il volo è effettuato da un vettore extra UE, i diritti del passeggero sono quelli stabiliti dalla legislazione del paese che ha rilasciato la licenza di volo alla compagnia.
Ad ogni modo trova sempre applicazione la Convenzione di Montreal che, in caso di ritardi aerei o problemi con i bagagli, consente al passeggero di chiedere i danni alla compagnia aerea.
Pertanto, se hai avuto disservizi in occasione di un volo partito da un aeroporto non europeo e operato da una compagnia non europea, la compensazione pecuniaria non è dovuta ma puoi sempre chiamare in causa la compagnia per i danni eventualmente subiti.

Documenti da conservare

Per aver modo di reclamare i propri diritti in caso di problemi con il volo, il passeggero deve essere munito dei documenti di viaggio. Fino a quando non termina la procedura di rimborso, è necessario quindi che il passeggero conservi con cura il biglietto aereo o una mail di conferma della prenotazione. Per essere valido ed utilizzabile il titolo di viaggio deve contenere il nominativo del passeggero, l’aeroporto di partenza e di arrivo, gli orari del volo e l’indicazione della compagnia aerea. Pur non essendo un documento necessario, la carta di imbarco è sempre utile ai fini del reclamo e sarebbe meglio non disfarsene.

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Offrire un’informazione chiara e consapevole sui tuoi diritti è il primo impegno che assumiamo in difesa del passeggero. Ma se ci contatti, possiamo verificare se hai diritto ad un risarcimento e presentare reclamo alla compagnia aerea, offrendoti un servizio sempre gratuito. Ricorda: le nostre spese le paga solo la compagnia aerea e non tratteniamo alcuna percentuale sul rimborso che ti spetta.