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Voli cancellati per Covid: diritto al rimborso?

Voli cancellati per Covid, le compagnie possono emettere voucher ma la norma è illegittima

L’emergenza sanitaria ed il conseguente lockdown hanno provocato il tracollo del traffico aereo e messo in crisi le compagnie aeree, con quasi tutti i voli cancellati programmati fino ad oggi.    

Una crisi che si protrarrà più del previsto, se si considera che per ripartire le compagnie dovranno attuare una serie di misure volte a prevenire i rischi di contagio per i passeggeri.

In questo contesto è intervenuto il governo italiano, introducendo una serie di misure per il sostegno ed il ripristino delle attività economiche e turistiche.

Cosa è stato previsto per i viaggi e soprattutto per il trasporto aereo? 

I diritti dei passeggeri meritano sempre tutela oppure è giusto sacrificarli quando si è di fronte ad un’emergenza? 

A nostro avviso i diritti dei passeggeri vanno salvaguardati sempre, soprattutto in periodo di crisi in cui le risorse economiche dei consumatori possono essere ridotte, ma vediamo cosa succede a tutti quei viaggiatori che hanno subito la cancellazione di un volo per la pandemia.

Come abbiamo anticipato, il governo italiano ha previsto delle misure di sostegno a favore delle imprese turistiche, avendo un occhio di riguardo soprattutto per le compagnie aeree, colpite dalla crisi dovuta alla drastica riduzione del traffico aereo. 

Purtroppo però i vantaggi concessi ai vettori sono a discapito dei passeggeri vittime della cancellazione dei voli, che dovranno accontentarsi di un voucher e non potranno pretendere il rimborso monetario del biglietto, previsto dalla normativa europea.        

Infatti, l’articolo 88 bis della legge n. 27 del 24 aprile 2020, denominata “Cura Italia”, afferma che il vettore può liberarsi dall’obbligo di rimborso emettendo un voucher, che non richiede alcuna accettazione da parte del passeggero.
Nello specifico, è previsto che “per contratti relativi a titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione (…) che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione.”
Tale disposizione tuttavia è in evidente contrasto con la normativa europea (Reg.CE 261/ 04) secondo cui, invece, il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto entro 7 giorni dalla cancellazione anche quando questa avviene per circostanze inevitabili e straordinarie, tra cui appunto una pandemia.

Rilevato il conflitto normativo, la Commissione Europea ha espresso la propria preoccupazione con una nota trasmessa all’Italia e agli altri Stati membri, con la quale ha chiesto di uniformare la legge nazionale a quella europea in modo da permettere ai viaggiatori di scegliere tra il rimborso del volo cancellato e il voucher offerto dalla compagnia. 

In questa prospettiva, la Commissione Europea ha adottato una serie di raccomandazioni volte a ripristinare un equilibrio tra i diritti di rimborso dei passeggeri, violati dalle leggi nazionali, e le esigenze economiche delle compagnie aeree che, con gli aeromobili a terra, stanno affrontando una crisi senza precedenti.  

Basti pensare che in Europa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si è verificata una “riduzione delle prenotazioni tra il 60% e il 90% e le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori a causa delle cancellazioni” sono maggiori rispetto al numero delle nuove prenotazioni.

Per contemperare dunque gli interessi dei viaggiatori ed i problemi di liquidità delle compagnie, la Commissione suggerisce di trasformare i buoni in soluzioni più “attraenti” per i viaggiatori, lasciandogli comunque la libertà e il diritto di sceglierli come alternativa al rimborso.
La Commissione inoltre ha raccomandato una serie di caratteristiche per i voucher, in base alle quali i buoni dovrebbero avere una durata di 12 mesi ed una copertura assicurativa in caso di insolvenza dei vettori; essere trasferibili ad altro passeggero senza costi aggiuntivi e infine rimborsabili dopo un anno se non utilizzati. 

In questo modo il viaggiatore potrebbe essere più invogliato ad accettare il buono piuttosto che chiedere il rimborso in denaro. 

Sulla stessa linea è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale proprio ieri ha rassicurato i passeggeri rappresentando che “interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.    

A questo punto, l’auspicio di tutti i viaggiatori è che le compagnie si adeguino alle raccomandazioni della Commissione europea sui voucher, ma soprattutto che il legislatore italiano risolva il conflitto tra la normativa nazionale e quella europea con il ripristino del diritto al rimborso. 

Ma a prescindere dalle conseguenze della pandemia e dall’evolversi della situazione, una cosa è certa: le compagnie e gli intermediari sono tenuti ad adoperarsi per contenere i disagi dei passeggeri, che dovranno essere informati sull’ operatività dei voli prenotati e in caso di cancellazione contattati per il rimborso.

I passeggeri, dunque, pur non avendo ad oggi in caso di cancellazione del volo causata dagli effetti del covid il diritto di scegliere tra i buoni viaggio o il rimborso in denaro, non possono essere onerati di alcun adempimento come telefonate a pagamento o inoltro di reclami. 

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o non riuscite ad ottenere i rimborsi o i voucher previsti, il team di rimborsovoli.it è sempre pronto ad assistervi e a rispondere a tutte le vostre domande. Chiamateci, scriveteci o scaricate la nostra App per contattarci in modo semplice e immediato.

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