Voli cancellati – Dall’inizio della pandemia si è registrato un notevole aumento di cancellazione dei voli, con le riaperture del 3 giugno si sta cercando di tornare alla normalità, tuttavia rispetto agli anni passati si è constatato, comunque, un calo dei voli nazionali e internazionali. Le compagnie aeree hanno subito perdite considerevoli e hanno visto diminuire le prenotazioni in poco tempo. Con il venir meno della domanda, spesso hanno accorpato o hanno cancellato i voli, adducendo come motivazione l’impossibilità di volare a causa del diffondersi del Covid-19 e delle relative disposizioni introdotte dai vari governi.
Dunque, cosa è possibile fare in caso di voli cancellati in questo modo?
Cosa è successo nelle ultime settimane
Con il decreto “Cura Italia”, il governo italiano ha previsto misure di sostegno a favore delle imprese turistiche, consentendo ai vettori di liberarsi dall’obbligo di rimborso emettendo un voucher, che non richiede alcuna accettazione da parte del passeggero. Tali vantaggi a favore delle compagnie aeree sono andati però a discapito dei passeggeri vittime dei voli cancellati.
Questi diversamente da quanto stabilito dalla normativa europea, non possono pretendere il rimborso del biglietto per tutti i voli cancellati a causa della pandemia.
Da ultimo, però, a tutela dei diritti dei passeggeri è intervenuta l’Enac, con due diversi comunicati, affermando che, poiché dal 3 giugno 2020 è possibile circolare liberamente su tutto il territorio nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del nord, tutte le cancellazioni dei voli effettuate dalle compagnie aeree a partire dal 3 giugno 2020 “non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal COVID-19 (come da art. 88 della Legge n 27 del 24 aprile 2020), ma a scelte imprenditoriali.”
La normativa europea
Pertanto, parafrasando le parole dell’Enac, le cancellazioni avvenute dal 3 giugno non sono riconducibili alla pandemia ma a ragioni commerciali.
Queste per quanto legittime, sono comunque attribuibili alla volontà del vettore. La normativa da applicare pertanto è quella europea (Reg. UE 261/04) in base alla quale i passeggeri in caso di cancellazione hanno diritto ad essere tempestivamente informati, rimborsati e riprotetti.
In virtù di questo principio, per le cancellazioni dei voli operate dal 3 giugno viene meno l’applicazione della normativa d’urgenza introdotta dal Governo italiano.
Tale normativa escludeva il diritto al rimborso del biglietto, consentendo alle compagnie in caso di cancellazione di liberarsi con un voucher.
Dopo aver richiamato le compagnie aeree al rispetto del regolamento europeo, l’Enac ha avviato una serie di verifiche.
Si è riservato di sanzionare le compagnie che in caso di cancellazione, adducendo l’emergenza Covid-19 come causale, riconoscono ai passeggeri solo il voucher.
Il diritto al rimborso biglietto aereo
Grazie a questa chiara presa di posizione dell’Autorità italiana per l’aviazione civile, possono dirsi ripristinati a favore dei passeggeri il diritto al rimborso del biglietto.
Oltre alla compensazione in denaro (indennizzo europeo dovuto nei casi in cui il passeggero è stato informato della cancellazione con meno di due settimane di anticipo).
Se la compagnia aerea ha cancellato il volo dopo il 3 giugno ed è disposta ad emettere solo un voucher, non esitare a contattarci attraverso l’App, con una mail o compilando il form riportato sul nostro sito.
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Voli cancellati – Cosa è cambiato dal 15 giugno sui voli
L’emergenza sanitaria sembra essere rientrata, tuttavia l’attenzione alle misure di prevenzione non è mai scemata. Per volare in sicurezza sono state stabilite una serie di misure necessarie a tutelare i viaggiatori.
Al tempo stesso consentono alle compagnie di continuare ad effettuare i voli senza rinunciare ad occupare e assegnare tutti i posti del velivolo.
Infatti, dopo prime disposizioni che stabilivano il distanziamento fisico anche sull’aereo, consentendo solo a componenti della stessa famiglia di sedere vicini, dopo il 15 giugno è prescritto per i passeggeri l’obbligo di viaggiare con la mascherina, da cambiare ogni 4 ore e consegnare un’autocertificazione durante il check-in online o prima di salire sull’aereo in cui si affermi di non aver avuto contatti con persone positive al Covid o di non essere positivo al Covid.
Ultimi comunicati Enac
In particolare, l’Enac negli ultimi comunicati stampa ha chiarito che la temperatura ai passeggeri deve essere misurata prima di salire sull’aereo e se supera i 37,5° il viaggiatore non può essere imbarcato; i passeggeri possono portare un bagaglio a mano che sarà posizionato sotto il sedile di fronte al posto assegnato; ogni viaggiatore dovrà avere con sé un’autocertificazione in cui attesti di non avere avuto contatti con persone affette da Covid-19 negli ultimi due giorni ed inoltre dovrà comunicare al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente il verificarsi di sintomi del Covid-19 entro 8 giorni dallo sbarco.
Inoltre, l’Enac evidenzia che il divieto di utilizzare le cappelliere vale per gli aerei in cui non si rispetta il distanziamento sociale a bordo, proprio per ragioni sanitarie e per evitare troppi movimenti dei passeggeri in aereo, in tutti gli altri casi è ammesso. L’uso delle cappelliere per riporre il bagaglio è concesso anche ai viaggiatori che occupano le prime file o i posti nelle file adiacenti alle uscite di emergenza, che non possono per ragioni di sicurezza riporre lo zaino sotto il sedile anteriore.
Siamo sempre disponibili a difendere i tuoi diritti di viaggiatore.
Qualunque sia il disservizio che hai subito, se ti spetta un rimborso noi possiamo assisterti gratuitamente ottenendo quanto dovuto dalle compagnie aeree.